(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 9 del 26 febbraio 2018) 
 
 
                        LA GIUNTA REGIONALE  
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale; 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e
in particolare l'articolo 21; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
15 giugno 2017; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 10 luglio 2017, n.743; 
  Visto il  parere  favorevole  con  osservazioni  della  Commissione
consiliare, espresso nella seduta del 19 ottobre 2017; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio  2018,  n.
65; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. il  riordino  istituzionale  delle  funzioni  amministrative  in
materia di pesca nelle  acque  interne  stabilito  con  le  modifiche
apportate alla legge regionale n. 7/2005  dalla  legge  regionale  1º
marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in  materia
di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione  della
legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle  leggi  regionali  3/1994,
3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005 rende necessario adeguare le  norme
regolamentari al nuovo assetto delle competenze amministrative; 
  2. per rispondere ad alcune esigenze di tutela della  fauna  ittica
emerse  negli  anni  si  ritiene  opportuno  intervenire  su   alcune
disposizioni volte a garantire  una  maggior  tutela  in  particolare
delle popolazioni salmonicole presenti nei corsi d'acqua regionali  e
delle specie ittiche in particolare difficolta' nelle acque toscane; 
  3. tenuto conto delle numerose modifiche da  apportare  al  vigente
testo regolamentare  e'  opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  di
qualita'  della  normazione,  abrogare  il  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7
«Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca  nelle
acque interne») e approvare un nuovo regolamento; 
  4. di accogliere il parere della seconda commissione  consiliare  e
di adeguare conseguentemente il testo; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione (articolo 21 della legge regionale n. 7/2005) 
 
  1. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale,
disciplinata dal piano regionale per la pesca nelle acque interne  di
cui all'articolo 8  della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  7
(Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca  nelle
acque interne).